I RIFLESSI ISTITUZIONALI DELL'ALLARGAMENTO DELL'UE - Parte seconda - Sud in Europa

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I RIFLESSI ISTITUZIONALI DELL'ALLARGAMENTO DELL'UE - Parte seconda

Archivio > Anno 2004 > Luglio 2004
di Angela Maria ROMITO    

Dopo aver esaminato l’impatto dell’allargamento nella composizione del Parlamento europeo, del Consiglio dei Ministri e della Commissione europea, si deve per completezza dar conto anche della nuova compagine dei restanti organi dell’Unione: la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle Regioni.
L’organo giudiziario comunitario, secondo il testo novellato dell’art 220 TCE, si articola nella Corte di Giustizia delle Comunità europee, nel Tribunale (di primo grado) e nei tribunali specializzati.
Per quel che concerne la composizione della Corte di giustizia, si registra un significativo cambiamento: pur restando invariato il numero degli avvocati generali (8) – è in ogni caso previsto che ove ciò sia richiesto dalla Corte, il Consiglio, deliberando all’unanimità, possa aumentarne il numero –, i giudici nominati sono oggi 25 (“un giudice per ogni Stato membro”); è dunque espressamente previsto che essi rappresentino tutti gli ordinamenti giuridici nazionali, mentre la precedente versione dell’art 221 Tce indicava “quindici giudici”, senza riferimento all’appartenenza agli Stati.
Per ragioni di efficienza e per non rallentare l’attività di garante della corretta applicazione ed uniforme interpretazione del diritto comunitario, la Corte anziché riunirsi in seduta plenaria, alla presenza cioè di tutti i suoi componenti, potrà riunirsi in “grande sezione”, consesso ristretto a soli 11 giudici, o in sezioni composte da cinque o tre giudici. Essa si riunisce in grande sezione quando lo richiede uno Stato membro o un’istituzione parte della causa, nonché per trattare cause particolarmente complesse o importanti, mentre tutte le altre cause vengono trattate dalle sezioni di cinque o tre giudici.
Il Tribunale di primo grado, nato nel 1989 per affiancare la Corte nella gestione delle migliaia di cause pendenti, era inizialmente composto da 15 giudici nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per un mandato di sei anni rinnovabile ed era competente a conoscere solo del contenzioso del personale, dei ricorsi promossi dai singoli o dalle imprese in caso di concorrenza sleale. Oggi, invece, esso viene posto sullo stesso piano della Corte e gli si attribuisce il ruolo di giurisdizione autonoma a competenza generale, sicché la competenza in primo grado del Tribunale diventa la regola e la riserva in favore della Corte l’eccezione. La grande novità, a dir poco rivoluzionaria è che dopo il Trattato di Nizza il Tribunale di primo grado può pronunciarsi in via pregiudiziale (competenza prima riservata solo alla Corte) in materie specifiche, pur sussistendo, in via eccezionale, nel caso in cui sia compromessa l’unità e la coerenza del diritto, la possibilità di rinviare la questione alla Corte.
In relazione alle modifiche intervenute nella struttura, i componenti del Tribunale sono integrati da almeno altri 10 giudici, giacché il Trattato testualmente prevede all’art 224 che il Tribunale di primo grado sia composto di “almeno“ un giudice per ogni Stato, lasciando allo statuto interno determinare il numero.
Per i Tribunali specializzati, invece, la composizione sarà fissata di volta in volta dalle “leggi europee”.
La Corte dei conti, istituzione che esamina le legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese dell’Unione ed accerta la sana gestione finanziaria del bilancio della Unione stessa, è un organo di individui rappresentanti di ciascuno Stato membro, designati dai rispettivi governi e nominati dal Consiglio per un mandato rinnovabile di sei anni.
Dopo l’allargamento le modifiche da segnalare riguardano la presenza di 10 membri supplementari e l’istituzione di sezioni a composizione più ristretta per non rallentare l’adozione di alcune categorie di relazioni o pareri.
Il Comitato economico e sociale, organo con funzioni consultive incaricato di rappresentare datori di lavoro, sindacati ed altri gruppi che compongono la società civile organizzata costituisce un ponte tra l’Unione ed i suoi cittadini promuovendo un modello di società democratica di tipo più partecipativo.
Al proprio interno il CESE si riunisce in sessioni plenarie e delibera sulla base dei lavori svolti da tre gruppi specializzati. Prima dell’allargamento il numero dei componenti, nominati su proposta degli Stati membri per quattro anni e che esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, era di 222 (Francia, Germania, Italia, Regno Unito avevano ciascuno 24 rappresentanti, Spagna 21, Austria, Belgio, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia 12, Danimarca, Finlandia e Irlanda 9 ed il Lussemburgo 6); a seguito dell’allargamento si è deciso di non alterare le quote su indicate, e di aggiungere in totale 95 rappresentanti dei nuovi dieci Stati; inoltre è stata lasciata aperta la possibilità di ulteriori modifiche in previsione di future adesioni, a condizione che il numero massimo dei componenti non possa essere superiore a 350. Si precisa che è intervenuta una rilevante modifica in relazione alla qualifica dei membri stessi giacché si fa riferimento all’ampia e nuova categoria delle “componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata” e fra queste dei consumatori, non inclusi precedentemente nell’art 257 TCE.
Infine il Comitato delle regioni, organo consultivo dei rappresentanti degli enti locali e regionali d’Europa che garantisce la loro partecipazione nei processi decisionali dell’Unione europea, era composto da 222 membri rappresentanti degli Stati in proporzione alla popolazione.
I rappresentanti (ripartiti in modo analogo a quello dei partecipanti al comitato economico e sociale) sono numericamente aumentati da maggio scorso con la nomina di 95 membri in rappresentanza delle collettività regionali e locali dei nuovi Stati, così come indicato nell’art 49 del Trattato di adesione.
La nuova formulazione dell’art 258 Tce adotta una significativa precisazione: i rappresentanti della collettività regionali e locali devono essere titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, oppure politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta.                                                                                                                     
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