LA COMMISSIONE AUTORIZZA L'ENTRATA IN EUROPA DEL MAIS TRANSGENICO - Sud in Europa

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LA COMMISSIONE AUTORIZZA L'ENTRATA IN EUROPA DEL MAIS TRANSGENICO

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di Valeria DI COMITE    

Il 19 maggio 2004 la Commissione ha autorizzato la commercializzazione (e di conseguenza l’importazione) nel mercato europeo del mais dolce Bt11, fresco o in scatola, prodotto dalla Sygenta. L’autorizzazione che ha validità decennale, è stata adottata sulla base dell’attestazione che esso non è nocivo per la salute umana e per l’ambiente. Come è stato evidenziato dal Commissario David Byrne (cfr. il documento IP/04/663) gli esami scientifici hanno dimostrato che non sussistono rischi per la salute, inoltre, il consumatore è pienamente tutelato dalla normativa europea sulla tracciabilità ed etichettatura dei prodotti contenenti OGM. Infatti il mais bt11 che verrà messo in commercio, così come i prodotti derivati da esso, dovranno indicare chiaramente “questo prodotto contiene ogm” ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Regola-mento CE 1830/2003 del PE e del Consiglio del 22.9.2003 (GUCE L 268 del 18.10.2003, p. 24).
La rilevanza della decisione del 19 maggio è indubbia se si considera che mette fine alla cd. moratoria de facto che impediva l’importazione nell’UE di nuovi prodotti geneticamente modificati. Tale moratoria derivante dall’applicazione del sistema di autorizzazione – previsto dal Regolamento CE 258/97 del PE e del Consiglio adottato il 27.1.1997 (GUCE L 43 del 14.2.1997, p. 1), sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari e dalla direttiva 2001/18/CE del PE e del Consiglio adottato il 12.3.2001 (GUCE L 106 del 17.04.2001 p.1) sull’emissione deliberata nell’ambiente di OGM aveva dato origine a un forte attrito nelle relazioni transatlantiche che risale alla primavera del 2003. Gli Stati Uniti, la cui industria è la prima al mondo nel settore delle biotecnologie, consideravano che la normativa europea non solo provocasse gravi danni economici alle proprie industrie, ma per di più avesse l’effetto di impedire investimenti nelle biotecnologie in diversi Paesi africani.
La risposta europea non si è fatta attendere. Dopo aver evidenziato che l’UE non ha alcuna intenzione di “affamare l’Africa” infatti investe in aiuti ai Paesi africani in modo molto più significativo degli stessi USA, è stato precisato che la normativa europea si ispira al principio di precauzione, un principio internazionalmente riconosciuto che consente di adottare misure cautelari in caso di rischio di nocività di un prodotto. Pertanto la normativa comunitaria prevede che si rilascino autorizzazioni solo ai prodotti OGM che dopo accurati esami scientifici risultino non dannosi per la salute.
Gli USA invece, considerando che la normativa europea costituisse un ostacolo al commercio internazionale, hanno deciso di proporre un reclamo formale davanti all’OMC. Non avendo dato esito positivo le consultazioni (richieste il 20 maggio 2003 doc. WT/DS/291/1) l’8 agosto 2003 gli USA hanno richiesto all’organo di soluzione delle controversie (OSD) di instaurare un panel (WT/DS/291/23). La stessa richiesta è stata presentata da Canada (WT/DS/292/17) e Argentina (WT/DS/293/17), sono inoltre intervenuti nella controversia altri quindici Stati (tra cui la Cina e diversi Stati dell’America Latina). Il 5 marzo 2004 l’OSD ha costituito il panel che sta attualmente esaminando la questione.
Non è certo che le difficili relazioni internazionali in un settore così complesso possano aver influito sulla posizione europea, tuttavia nel corso del 2003-2004 la normativa comunitaria in materia di OGM – che veniva considerata tra le più severe – ha subito una radicale riforma. L’attuale quadro normativo, che consente l’importazione e la commercializzazione di alimenti e mangimi ottenuti da OGM, è il seguente: Direttiva 2001/18/CE citata; Regolamento CE n. 1946/2003 del PE e del Consiglio adottato il 15.7.2003, (GUCE L 287 del 5.11.2003, p. 1) sui movimenti transfrontalieri di OGM (adottato per dare attuazione ai principi previsti nel Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza); Regolamento CE n. 1829/2003 del PE e del Consiglio adottato il 22.9.2003 (GUCE L 268 del 18.10.2003, p. 1) relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati; Regolamento CE n. 1830/2003 citato; Regolamento CE n. 65/2004 della Commissione del 14 gennaio 2004 (GUCE L 10 del 16.1.2004 p. 5) sul sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli OGM; Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione del 6 aprile 2004 (GUCE L 102 del 7.4.2004, p 14) che dà attuazione al Regolamento 1829/2003 in relazione alla domanda di autorizzazione di nuovi mangimi e alimenti geneticamente modificati.
L’autorizzazione a commercializzare il mais Bt11 della Sygenta può quindi considerarsi come un segnale di cambiamento della posizione europea benché questa decisione riguardi il singolo caso di specie e come ha sottolineato David Byrne le richieste di autorizzazione vengono valutate caso per caso.
Questa circostanza ha indotto Ed Kemp, il portavoce degli USA a Bruxelles, ad affermare che “non basta l’approvazione di un prodotto ad annullare la nostra azione alla WTO” (si veda E. Brivio “Alimenti biotech, finisce la moratoria UE”, il Sole 24 ore, 20.5.2004, p. 13). Infatti sono ancora numerosi i prodotti OGM in attesa di autorizzazione.                                                                                                                     
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