PIENA LIBERTA' DI MOVIMENTO PER I LAVORATORI AUTONOMI ALL'INTERNO DELLA NUOVA EUROPA A 25 - Sud in Europa

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PIENA LIBERTA' DI MOVIMENTO PER I LAVORATORI AUTONOMI ALL'INTERNO DELLA NUOVA EUROPA A 25

Archivio > Anno 2004 > Luglio 2004
di Donatella DEL VESCOVO
    
Porte aperte all’ingresso dei professionisti della nuova Europa. L’entrata nell’UE di dieci nuovi Stati (Polonia, Lettonia, Estonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Malta e Cipro), scattata il 1° maggio scorso, non porterà al tanto temuto afflusso di lavoratori dell’Est in Europa occidentale e in Italia, a causa della possibilità di porre limi all’accesso di lavoratori subordinati, ma offrirà un’opportunità particolare ai lavoratori autonomi.
Per questi ultimi, infatti, l’allargamento prevede la piena libertà di movimento all’interno della nuova Europa a 25. Differente la situazione per il lavoro subordinato per il quale sono scattate alcune misure a tutela dei mercati interni. Per un periodo transitorio minimo di due anni successivi all’allargamento, ognuno degli Stati membri può non applicare nei confronti dei cittadini dei dieci nuovi Paesi le norme europee sulla libera circolazione dei lavoratori e adottarne, invece, di nazionali eventualmente (ma non necessariamente) più restrittive. Fra due anni, la Commissione UE presenterà una relazione sulla base della quale il Consiglio verificherà il funzionamento delle disposizioni transitorie. Inoltre, ciascuno Stato dovrà comunicare formalmente se intende continuare ad applicare le misure legislative nazionali per un periodo massimo di tre anni. Le disposizioni transitorie dovrebbero decadere nei cinque anni successivi all’adesione, ed eventualmente protrarsi per un periodo massimo di sette anni.
Al regime transitorio sfuggono solo Malta e Cipro: per i cittadini ciprioti, infatti, le disposizioni europee sulla libertà di circolazione troveranno un’immediata applicazione, mentre Malta potrà a sua volta applicare norme provvisorie (eventualmente restrittive) nei confronti dei cittadini dell’Ue, una concessione fatta all’isola per non turbare i fragili equilibri interni.
A oggi i quindici, con l’eccezione di Gran Bretagna e Irlanda, hanno deciso di applicare un regime restrittivo.
L’Italia ha previsto una quota di ingressi per il 2004 pari a ventimila lavoratori subordinati della nuova Europa. Per i cittadini neocomunitari che intendono esercitare nel nostro Paese un’attività di lavoro autonomo, invece scatterà da subito la possibilità di circolare liberamente.
In Italia, per i cittadini dei nuovi Paesi membri sono previste alcune agevolazioni, come l’applicazione del principio di preferenza in base al quale potranno avere la precedenza sui lavoratori dei Paesi terzi e la clausola di standstill per cui gli attuali diritti di accesso al mercato del lavoro di uno Stato membro non potranno essere soggetti a misure più restrittive rispetto a quelle vigenti al momento della firma del Trattato di adesione.
Esaminando invece secondo una visione trasversale le linee comuni che caratterizzano le libere professioni nei dieci nuovi Paesi dell’UE, notiamo che molti sono i casi in cui esistono ordini professionali istituiti e regolati da leggi statali: in questi casi l’iscrizione per l’esercizio dell’attività è obbligatoria; altre volte sono previste associazioni riconosciute dallo Stato e l’adesione è facoltativa.
I professionisti organizzati in maniera più uniforme sono i notai. In ciascuno dei nove ordinamenti dove il notariato esiste (l’unica assenza è quella di Cipro) è previsto un’esame o un concorso di abilitazione professionale, un tariffario di riferimento ed è obbligatorio iscriversi agli albi di categoria.
Uniforme anche la modalità d’esercizio del notariato: vietate le società di capitali, la professione si pratica singolarmente o in associazione con altri colleghi. Ancora più restrittivo è l’ordinamento ungherese, dove è ammessa solo la forma individuale.
Regolamentata ma con un quadro più frastagliato in tema di pubblicità, la professione di avvocato. Albo di categoria, esame d’accesso e tariffari di riferimento sono requisiti comuni a tutti i legali. Le inserzioni pubblicitarie non risultano però, ammesse in Lituania, Ungheria e Malta. In Polonia ci si limita a brevi annunci su internet, o sulle guide del telefono, composti da nome, cognome, indirizzo e numero di telefono del professionista. In Slovenia è la Camera degli avvocati a fare pubblicità all’intera categoria, pubblicando, ad esempio, l’elenco degli iscritti.
Quanto ai media preferiti, gli avvocati utilizzano preferibilmente inserzioni su giornali e riviste specializzate. Segue internet, sotto forma di web page o portali; fanalino di coda la televisione. Unanime inoltre il divieto di pubblicità comparativa o contraria a principi etico-deontologici.
Passando ai contabili, la categoria comprende i revisori, autorizzati alla certificazione dei bilanci e per tale ragione muniti di una disciplina professionale più dettagliata, e i generici accountant. Per entrambi, la nota saliente riguarda la quasi totale assenza di tariffari di riferimento: le parcelle, infatti, vengono stabilite in base alla libera contrattazione delle parti.
Albi di categoria o registri con iscrizione obbligatoria sono requisito indispensabile sia per gli architetti che per gli ingegneri. Anche qui si segnala qualche eccezione: come gli ingeneri in Lituania o a Cipro, dove gli esami di abilitazione sono sostituiti da una licenza ottenuta al termine del percorso di formazione universitaria. I tariffari ufficiali sono più diffusi tra gli architetti, mentre il criterio per calcolare l’ammontare delle parcelle è sempre determinato in percentuale sul preventivo del progetto.
I medici, infine, si segnalano per un percorso di formazione composto da un titolo di medico di base, da completare eventualmente con una o più specializzazioni. L’iscrizione ad albi o registri di categoria è sempre obbligatoria. Obbligatorio inoltre, tranne che a Cipro, è sostenere anche gli esami di abilitazione professionale.

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