IL PRINCIPIO "NE BIS IN IDEM" NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA - Sud in Europa

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IL PRINCIPIO "NE BIS IN IDEM" NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Archivio > Anno 2003 > Marzo 2003
di Valeria DI COMITE


La Corte di Giustizia della Comunità Europee, nella recente sentenza del 11 febbraio 2002 (cause riunite C-187/01 e C-385/01 Gözütok e Brügge) ha interpretato per la prima volta la norma dell’art. 54 della Convenzione di applicazione “dell’Accordo Schengen del 14 giugno 1985”, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, sulla soppressione graduale dei controlli alle frontiere. Tale norma prevede il principio “ne bis in idem”, ai sensi del quale nessuno può essere giudicato in uno Stato membro per gli stessi fatti per cui è stato giudicato con sentenza definitiva in un altro Stato membro. La questione portata alla cognizione della Corte era quella di stabilire se tale principio si applichi anche nel caso in cui la decisione in base alla quale si pone termine al procedimento penale è una decisione presa dal pubblico ministero, e non una “sentenza” pronunciata da un “giudice”.
I due casi che hanno dato origine alla questione riguardano due distinti procedimenti penali, promossi uno in Germania e l’altro in Belgio. Il primo caso riguardava un cittadino turco residente nei Paesi Bassi, il Sig. Gözütok, che negli stessi Paesi Bassi era stato sottoposto a un procedimento penale per commercio illegale di stupefacenti. Il procedimento veniva estinto – ai norma dell’art. 74.1 del codice penale olandese – in seguito a una transazione compiuta con il pubblico ministero, dietro pagamento di un somma di denaro. Successivamente le autorità giudiziarie tedesche, informate da una banca degli ingenti movimenti di denaro effettuati dal Sig. Gözütok sul suo conto corrente, avevano promosso un procedimento penale a carico di quest’ultimo per gli stessi fatti che avevano costituito oggetto dell’azione penale in Olanda.
Il secondo caso riguardava il Sig. Brügge, un cittadino tedesco residente in Germania, accusato di aver procurato delle lesioni volontarie a una cittadina belga in Belgio. In relazione a tale reato la procura di Bonn aveva avviato un procedimento penale contro il Sig. Brügge. Tale procedimento era stato archiviato a seguito di un patteggiamento avvenuto ai sensi dell’art.153.1 del codice penale tedesco. Il Sig. Brügge veniva sottoposto a procedimento penale per gli stessi fatti anche in Belgio.
Nel corso dei due procedimenti penali succitati, sia il giudice tedesco che il giudice belga, al fine di decidere se nei casi di specie dovesse applicarsi il principio ne bis in idem, proposero alla Corte una questione pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 54 della Convenzione sull’applicazione dell’Accordo Schengen. L’art. 54 prevede testualmente che “una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti in un’altra Parte contraente, a condizione che, in caso di condanna la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa essere eseguita”.
La Corte in considerazione della circostanza che entrambe le procedure di estinzione dei procedimenti penali relativi alle fattispecie in esame soddisfacevano determinati requisiti ha ritenuto che in tali ipotesi dovesse applicarsi il principio ne bis in idem. Infatti, in primo luogo l’azione penale si era estinta in base ad una “decisione emessa da un’autorità incaricata di amministrare la giustizia penale nell’ordinamento nazionale interessato” e in secondo luogo, la procedura di estinzione era subordinata all’impegno dell’imputato di eseguire determinati obblighi stabiliti dal pubblico ministero, come il pagamento di una somma pecuniaria, pertanto il comportamento illecito oggetto della contestazione poteva ritenersi sanzionato. Di conseguenza la Corte ha concluso che in entrambe le ipotesi l’interessato dovesse considerarsi “giudicato con sentenza definitiva” e che la pena dovesse ritenersi “eseguita” ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen. Tale interpretazione è avallata dalla circostanza che né l’art. 54 della Convenzione, né alcuna norma del titolo VI del Trattato dell’Unione europea, sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, prevedono un obbligo di armonizzazione delle legislazioni nazionali in merito alle procedure di estinzione dell’azione penale. In tale contesto il principio ne bis in idem sancito dalla Convenzione deve necessariamente comportare un obbligo di fiducia reciproca degli Stati membri nei confronti dei rispettivi sistemi di giustizia penale. Alla luce di tutte queste considerazioni bisogna concludere che il principio ne bis in idem si applica anche alle procedure di estinzione dell’azione penale previste dalle leggi nazionali, se tali procedure rispettano i requisiti individuati dalla Corte.                                                                                                                     
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