Osservatorio sulla "Convenzione per l'avvenire dell'Europa": GLI ARTICOLI DA 24 A 46 DELLA FUTURA COSTITUZIONE EUROPEA - Sud in Europa

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Osservatorio sulla "Convenzione per l'avvenire dell'Europa": GLI ARTICOLI DA 24 A 46 DELLA FUTURA COSTITUZIONE EUROPEA

Archivio > Anno 2003 > Maggio 2003
di Vittorio CALAPRICE    

Continuiamo a pubblicare integralmente il progetto di articoli (dal 24 al 46) che progressivamente sono stati elaborati nelle ultime riunioni della Convenzione. Va precisato che, dopo aver redatto i primi sedici articoli, il Praesidium ha inteso strutturare gli articoli successivi per titoli e non secondo un ordine numerico. Precisamente, nella riunione del 6-7 marzo è stato definito il progetto di articoli da 24 a 32 bis; nella riunione del 14 marzo il progetto di articolo 31; nella riunione del 17 –18 marzo gli articoli da 38 a 40; nella riunione del 3-4 aprile il progetto di articoli da 33 a 37 e da 42 a 46; nella riunione del 23 aprile sono stati presentati gli articoli relativi all’azione esterna.
Al fine di una più agevole lettura abbiamo tuttavia riprodotto gli articoli seguendo l’ordine previsto dal progetto preliminare di trattato (CONV 369/02). Il documento finale dovrebbe essere presentato al Consiglio europeo di Salonicco il 20 giugno.



Articolo 24 - Atti giuridici dell'Unione

1. Per l’esercizio delle competenze attribuitele dalla Costituzione, l’Unione utilizza come strumenti giuridici, in conformità delle disposizioni della parte II, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo, la decisione europea, le raccomandazioni e i pareri.
La legge europea è un atto legislativo di portata generale. Essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.
Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto all’attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.
Le raccomandazioni e i pareri adottati dalle istituzioni non hanno effetto vincolante.
2. In presenza di proposte di atti legislativi, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla Costituzione.



Articolo 25 - Atti legislativi

1. La legge europea e la legge quadro europea sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, secondo le modalità della procedura legislativa previste all’articolo X (seconda parte della Costituzione). Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l’atto in questione non è adottato.
Disposizioni specifiche si applicano ai casi previsti all’articolo Z (ex terzo pilastro).
2. In casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi europee e le leggi quadro europee sono adottate dal Consiglio.
3. Quando deliberano nell’ambito di una procedura di adozione di una legge europea o di una legge quadro europea, il Parlamento europeo e il Consiglio si riuniscono in seduta pubblica.



Articolo 26 - Atti non legislativi

Il Consiglio e la Commissione, nonché la Banca centrale europea, adottano regolamenti europei o decisioni europee nei casi contemplati agli articoli 27 e 28 e nei casi specificamente previsti dalla Costituzione.



Articolo 27 - Regolamenti delegati

1. Le leggi europee e le leggi quadro europee possono delegare alla Commissione la facoltà di emanare regolamenti delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della legge o della legge quadro.
Le leggi e le leggi quadro delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega. Gli elementi essenziali di un settore non possono essere oggetto di delega.
Essi sono riservati alla legge o alla legge quadro.
2. La legge o la legge quadro stabilisce esplicitamente le condizioni di esercizio della delega, che si configurano in uno o più dei casi seguenti:
- il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere di revocare la delega;
- il regolamento delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla legge o dalla legge quadro, il Parlamento europeo o il Consiglio non muovono obiezioni;
- le disposizioni del regolamento delegato decadono decorso un termine stabilito dalla legge o dalla legge quadro. La loro validità può essere prorogata, su proposta della Commissione, con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.
Ai fini del comma precedente, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.



Articolo 28 - Atti esecutivi

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente obbligatori dell’Unione.
2. Gli atti obbligatori dell’Unione, allorché sono necessarie condizioni uniformi per la loro attuazione, possono conferire competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici e nelle circostanze previste all’articolo [PESC], al Consiglio.
3. Gli atti esecutivi dell’Unione possono essere sottoposti a modalità di controllo rispondenti ai principi e alle norme adottati in via preliminare dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa.
4. Gli atti esecutivi dell’Unione assumono la forma di regolamenti europei d’esecuzione o di decisioni europee d’esecuzione.



Articolo 29 - Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione

1. L'Unione europea si impegna a condurre una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo graduale della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione progressiva delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello di convergenza delle azioni degli Stati membri in costante crescita.
2. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio dei ministri elabora tale politica secondo le modalità descritte nella Parte II della Costituzione.
3. Il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri adottano le decisioni necessarie.
4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli affari esteri dell'Unione e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.
5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio e di Consiglio europeo su qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che potrebbe incidere sugli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio o di Consiglio europeo. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.
6. Il Parlamento europeo è consultato sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune ed è tenuto al corrente della sua evoluzione.
7. In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e il Consiglio dei ministri adottano decisioni all'unanimità, salvo nei casi previsti nella Parte II della Costituzione. Essi si pronunciano su proposta di uno Stato membro o del ministro degli affari esteri dell'Unione da solo o congiuntamente con la Commissione.
8. Il Consiglio europeo può decidere all'unanimità che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli previsti nella Parte II della Costituzione.



Articolo 30 - Politica di sicurezza e di difesa comune

1. La politica di sicurezza e di difesa comune, che costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune, assicura che l’Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi militari e civili. L’Unione può schierare tali mezzi in missioni al suo esterno ai fini del mantenimento della pace e del rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la definizione progressiva di una politica di difesa comune dell’Unione. Questa condurrà a una difesa comune non appena il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà deciso in tal senso. In tal caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare tale decisione secondo le rispettive norme costituzionali.
La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto.
3. Gli Stati membri mettono capacità militari e civili a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri s’impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari.
È istituita un’Agenzia europea per gli armamenti e la ricerca strategica incaricata di individuare le esigenze operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, nonché di assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.
Anche gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.
4. Le decisioni relative all’attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all’avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all’unanimità su proposta del ministro degli affari esteri dell’Unione o di uno Stato membro. Il ministro degli affari esteri può proporre, se del caso congiuntamente con la Commissione, il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell’Unione.
5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell’ambito dell’Unione, a un gruppo di Stati membri. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dalle disposizioni della Parte II, Titolo B, articolo 18 della Costituzione.
6. Gli Stati membri che rispondono a criteri elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto tra loro impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata nell’ambito dell’Unione. Detta cooperazione è disciplinata dalle disposizioni della Parte II, Titolo B, articolo 20 della Costituzione.
7. Finché il Consiglio europeo non avrà deliberato in conformità del paragrafo 2, è instaurata nell’ambito dell’Unione una cooperazione più stretta in materia di difesa reciproca. A titolo di detta cooperazione, qualora uno degli Stati che vi partecipano subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati partecipanti gli prestano, in conformità delle disposizioni dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, militari e di altro tipo. Le modalità di partecipazione e di funzionamento relative a detta cooperazione, nonché le procedure decisionali che le sono proprie, figurano nella Parte II, Titolo B, articolo 21 della Costituzione.
8. Il Parlamento europeo è consultato sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune ed è informato in merito al suo sviluppo.



Articolo 31 - Realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

1. L'Unione assicura uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:
- attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro volte segnatamente a ravvicinare le legislazioni nazionali nei settori elencati nella parte seconda della Costituzione;
- favorendo la reciproca fiducia tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare sulla base del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali;
- attraverso una cooperazione operativa di tutte le autorità degli Stati membri competenti per la sicurezza interna.
2. Nel quadro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, i parlamenti nazionali possono partecipare ai meccanismi di valutazione previsti all'articolo [4, parte II] della Costituzione e sono associati al controllo politico delle attività dell'Europol, conformemente all'articolo [22, parte II] della Costituzione.
3. Nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, gli Stati membri dispongono di un diritto d'iniziativa secondo le modalità previste all'articolo [8, parte II] della Costituzione.



Articolo 32 - Principi comuni agli atti dell’Unione

1. In assenza di disposizioni specifiche nella Costituzione, le istituzioni decidono, nel rispetto delle procedure applicabili, il tipo di atto da adottare nel singolo caso, in base al principio della proporzionalità di cui all’articolo 8.
2. Le leggi europee, le leggi quadro europee, i regolamenti europei e le decisioni europee sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri previsti dalla presente Costituzione.



Articolo 33 - Pubblicazione e entrata in vigore

1. Le leggi europee e le leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa sono firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Negli altri casi esse sono firmate dal presidente del Consiglio. Le leggi dell’Unione europea e le leggi quadro dell’Unione europea sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
2. I regolamenti europei della Commissione o del Consiglio e le decisioni europee che non indicano i destinatari o che sono rivolte a tutti gli Stati membri sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
3. Le altre decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.



Articolo 34 - Principio della democrazia partecipativa

1. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione.
2. Le istituzioni dell'Unione danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni su tutti i settori di azione dell'Unione.
3. Le istituzioni dell'Unione mantengono un dialogo aperto, trasparente e costante con le associazioni rappresentative e la società civile.



Articolo 35 - Il mediatore europeo

È nominato un mediatore abilitato a ricevere, esaminare e riferire su denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni dell'Unione.



Articolo 35 bis - I partiti politici a livello europeo

I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.



Articolo 36 - Trasparenza dei lavori delle istituzioni dell'Unione

1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.
2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio, allorché delibera su una proposta legislativa.
3. Qualsiasi cittadino dell’Unione o persona fisica o giuridica che risieda in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti, indipendentemente dalla forma in cui essi sono prodotti, del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, nonché a quelli degli organi creati da tali istituzioni.
4. I principi generali, le condizioni e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa.
5. Ciascuna istituzione, agenzia o organo di cui al paragrafo 2 definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti.



Articolo 36 bis - Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Il Parlamento e il Consiglio adottano, secondo la procedura legislativa, le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.



Articolo 37 - Status delle chiese
e delle organizzazioni non confessionali

1. L'Unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri.
2. L'Unione europea rispetta ugualmente lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali.
3. L’Unione mantiene un dialogo costante con tali chiese e organizzazioni, riconoscendone l'identità e il loro contributo specifico.



Articolo 38 - Le risorse dell'Unione

Il bilancio dell'Unione, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione di cui raccomanda l’adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.



Articolo 39 - I principi di bilancio e finanziari

1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio, conformemente alle disposizioni della parte II della Costituzione.
2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in conformità della legge di cui all'articolo B (parte II, ex art. 279 del TCE: il regolamento finanziario).
4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante che costituisce il fondamento giuridico di un'azione dell'Unione e dell'esecuzione della spesa in conformità della legge di cui all'articolo B (parte II, ex art. 279: regolamento finanziario). Tale atto deve avere la forma di una legge europea, di una legge quadro europea, di un regolamento europeo o di una decisione europea.
5. Per mantenere la disciplina di bilancio la Commissione, prima di presentare proposte di atti dell'Unione o di modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette proposte o misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione.
6. Il bilancio dell'Unione è eseguito in conformità del principio della sana gestione finanziaria.
Gli Stati membri dell'Unione cooperano per garantire che gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo i principi della buona gestione finanziaria.
7. L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione in conformità delle disposizioni di cui all'articolo Z (parte II, ex art. 280 del TCE).



Articolo 40 - La procedura di bilancio dell'Unione

Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano congiuntamente, su proposta 1 della Commissione, e conformemente alle modalità di cui all'articolo W (ex art. 272 del TCE, parte II della Costituzione),
il bilancio annuale dell'Unione.
Il bilancio dell'Unione è stabilito nel rispetto delle prospettive finanziarie pluriennali di cui all'articolo Y (parte II della Costituzione).



Articolo art. 41 [in corso di discussione]




Articolo 42 - L’Unione e l’ambiente circostante

1. L'Unione sviluppa con gli Stati limitrofi relazioni privilegiate intese a creare uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche, fondate sulla cooperazione.
2. A tale scopo, l'Unione può concludere e attuare accordi specifici con gli Stati interessati, secondo le disposizioni dell'articolo X della parte seconda della Costituzione. Essi possono comportare diritti e obblighi reciproci, nonché la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.



Articolo 43 - Criteri di ammissibilità per essere membro dell’Unione

L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei i cui popoli condividono i valori di cui all’articolo 2, li rispettano e si impegnano a promuoverli congiuntamente. L’adesione all’Unione implica l’accettazione della sua Costituzione.



Articolo 44 - Procedura di adesione all'Unione

Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell’Unione può trasmettere la sua domanda al Consiglio. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Il Consiglio si pronuncia all’unanimità, previa consultazione della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono. Le condizioni e le modalità dell'ammissione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.



Articolo 45 - Sospensione dei diritti di appartenenza all'Unione

1. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o più valori di cui all'articolo 2.
Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa procedura.
Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.
2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro di uno o più valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato lo Stato membro in questione a presentare osservazioni.
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione della Costituzione, compresi i diritti di voto dello Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dalla Costituzione.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
5. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 3.
6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.



Articolo 46 - Ritiro volontario dall'Unione

1. Ogni Stato membro può, nel rispetto delle proprie norme costituzionali interne, decidere di ritirarsi dall’Unione europea.
2. Lo Stato membro che decide di ritirarsi notifica tale intenzione al Consiglio. Non appena effettuata questa notifica, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del suo ritiro, tenendo conto del quadro delle sue future relazioni con l’Unione. L’accordo è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previo parere conforme del Parlamento europeo.
Lo Stato che si ritira non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio che lo riguardano.
3. La presente Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di ritiro o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2.                                                                                                                     
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